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14.09.2009 - Dir. 2006/42/CE: Dichiarazione CE di Conformita'
Importanti novità sono presenti nella Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE che entrerà obbligatorimente in vigore dal 29 Dicembre 2009.
Segnaliamo, in particolare, la modifica della Dichiarazione CE di Conformità, secondo quanto disposto nell'allegato II comma 2, con l'inserimento dei dati:
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
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Dir. 2006/42/CE - ALLEGATO II
1. CONTENUTO
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero diserie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera.
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato ilsistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
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La direttiva 98/37/CE è abrogata con effetto dal 29 dicembre 2009. Gli Stati membri dovranno recepire il testo della direttiva entro il 29 giugno 2008 e le disposizioni in essa contenute diventeranno obbligatorie dal 29 dicembre 2009.
Pertanto fino a tale data sono valide le disposizioni della direttiva 98/37/CE e del suo recepimento italiano D.P.R. 459/96.
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[Allegato Modello di Dichiarazione di Conformità CE Dir. 2006/42/CE - Elab. software Certifico macchine]
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