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05.06.2009 - Direttiva Macchine: Valutazione dei Rischi UNI EN ISO 14121-1

DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE e NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE: VALUTAZIONE DEI RISCHI dell’All. I
APPLICAZIONE DELLA NORMA TECNICA ARMONIZZATA UNI EN ISO 14121-1:2007



1. Direttiva Macchine 98/37/CE: riporta il termine di “Analisi dei rischi”

ALLEGATO I
....omissis…

OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante.
In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle macchine oggetto della presente direttiva.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella presente direttiva sono inderogabili.
Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.


2. Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE: riporta il termine “Valutazione dei Rischi”

ALLEGATO I
...omissis... 1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina.
La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva.


3. Cosa riporta la Norma Tecnica Armonizzata (NTA) UNI EN ISO 14121-1:2007- Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi, sui termini “Analisi dei Rischi” e “Valutazione dei Rischi”

UNI EN ISO 14121-1:2007
Analisi dei Rischi (come visto, termine riportato nella Direttiva Macchine 98/37/CE):

Sequenza con la quale il fabbricante o il suo mandatatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi.

UNI EN ISO 14121-1:2007
Valutazione dei Rischi (come visto, termine riportato nella Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE):

Processo iterativo con il quale il fabbricante o il suo mandatatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva.

Sostanzialmente quindi, la Valutazione dei Rischi è un processo iterativo che integra l’Analisi dei Rischi, ed ad ogni fase conclusiva della stessa, occorre stabilire se in effetti il rischio stimato è accettabile(*) oppure è richiesta una nuova riduzione.

(*)Stima del rischio in funzione di parametri di probabilità e gravità, per approfondimenti vedasi UNI EN ISO 14121-1 p. 7 Risk  estimation.


4. Direttiva Macchine: Analisi dei Rischi (e conseguente Valutazione dei Rischi)

Sostanzialmente quindi, l’approccio alla Valutazione dei Rischi deve essere effettuato in primis attraverso l’Analisi dei Rischi che ci fornisce un parametro di Stima del Rischio.

La Direttiva Macchine 98/37/CE e Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che il costruttore, effettui appunto, un'Analisi dei Rischi (e conseguente Valutazione dei Rischi) sui Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" dell'Allegato I.

Considerando che è “PRESUNZIONE DI CONFORMITA'” al rispetto dei RESS dell'Allegato I, l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate - NTA (Norme Tecniche pubblicate sulla GUUE, comunque facoltative, ma che la prassi giuridica ne avvalora l'applicazione), il primo passo da effettuare per il processo di marcatura CE di una macchina è l'individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate, in sequenza, tipo C (verticali), tipo B (comuni a gruppi), tipo A (orizzontali), applicabili alla macchina ed effettuare sulle stesse, in relazione ad ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva Macchine, l'Analisi dei Rischi (e conseguente Valutazione dei Rischi).


5. Come si effettua l'Analisi dei Rischi (e Valutazione dei Rischi)

Per effettuare una corretta procedura di Analisi dei Rischi è applicabile, come detto, la Norma Tecnica Armonizzata UNI EN ISO 14121-1.

I passi da seguire, sono:

a) Individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.

b) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali Norme citate e correlate nella stessa, e tali norme coprono i RESS, l'Analisi dei Rischi effettuata sui Requisiti della stessa e la conseguente accettabilità della Stima del Rischio (Valutazione dei Rischi) è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS(*).

(*)E’ comunque sempre da verificare se i Requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate di tipo C, coprono comunque completamente i RESS.

c) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(**) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali Norme citate e correlate nelle stesse, e tali norme coprono i RESS, l'Analisi dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" e la conseguente accettabilità della Stima del Rischio (Valutazione dei Rischi) è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.

(**)Approfondimenti necessari, non riportati nella presente.

d) Nel caso in cui non esistano o non è possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il costruttore non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è carattere facoltativo l’applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il costruttore potrà adottare sue soluzioni tecniche, tali comunque da poter dimostrare il rispetto dei RESS(***).

(***)Porre molta attenzione.


A. Tabella di Conformità ai RESS attraverso l’applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate (NTA) tipo A, B, C e con procedura di Valutazione dei Rischi in accordo con UNI EN ISO 14121-1

Applicabilità di Norme Tecniche Armonizzate tipo C

Requisito RESS

Norme Tecniche Armonizzate C

Valutazione dei rischi
UNI EN ISO 14121-1

Rispetto dei requisiti delle Norma Tecnica Armonizzata C

Conformità al RESS

Descrizione RESS

Individuazione requisito della NTA C (anche altre NTA A,B, potrebbero essere applicabili) 

Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti della NTA C (eventuali A,B)

SI
(Il requisito delle NTA 
copre/rispetta
il RESS)

SI
 

Applicabilità di Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B

Requisito RESS

Norme Tecniche Armonizzate A, B

Valutazione dei rischi
UNI EN ISO 14121-1

Rispetto dei requisiti
delle Norme Tecniche Armonizzate
"combinate" A,B

Conformità al RESS

Descrizione RESS

Individuazione requisiti  "combinati" delle NTA A,B

Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti  "combinati" delle NTA A, B

SI
(Il requisito della NTA 
copre/rispetta
il RESS)
 

SI
 

Non applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.

Requisito RESS

Altre Norme o Specifiche tecniche, Metodi, adottati dal costruttore

Valutazione dei rischi

Rispetto delle
Norme o Specifiche
tecniche, metodi,
adottati dal costruttore

Conformità al RESS

Descrizione RESS

Individuazione requisiti di tali Norme, Specifiche tecniche, Metodi, ecc.



Applicazione di specifica metodologia di Valutazione dei rischi da parte del costruttore

SI
(Norme o
Specifiche tecniche,
Metodi, ecc,
adottati dal costruttore 
coprono/rispettano il RESS)

SI(*)


(*)da poter dimostrare, il concetto di 
PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ non è applicabile poiché non applicate le NTA
 


Legenda

RESS - Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
NTA - Norme Tecniche Armonizzate pubblicate sulla GUUE

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