Direttiva Macchine 98/37/CE: Analisi dei Rischi - Metodologia
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Direttiva Macchine 98/37/CE: Analisi dei Rischi - Metodologia
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► Cosa dice la Direttiva Macchine 98/37/CE
ALLEGATO I
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante.
In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle macchine oggetto della presente direttiva.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella presente direttiva sono inderogabili.
Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.
Commento
La Direttiva Macchine quindi prevede che il costruttore, effettui un'Analisi dei Rischi sui Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" dell'Allegato I, considerando che è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' di rispondenza ai RESS dell'Allegato I, l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate (Norme Tecniche pubblicate sulla GUCE, comunque facoltative, ma che la prassi giuridica ne avvalora l'applicazione), il primo passo da effettuare per il processo di marcatura CE è l'individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate, in sequenza, tipo C (verticali), tipo B (comuni a gruppi), tipo A (orizzontali), ed effettuare sulle stesse, in relazione ad ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva, l'Analisi dei Rischi.
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► Come si effettua l'Analisi dei Rischi
Per effettuare una corretta procedura di Analisi dei Rischi è applicabile la Norma Tecnica Armonizzata UNI EN ISO 14121-1 - Valutazione dei Rischi.
Quindi i passi da seguire, sono:
1) Individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.
2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali Norme citate e correlate nella stessa, l'Analisi effettuata sui Requisiti della stessa è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.
3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(*) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali Norme citate e correlate nelle stesse, e l'Analisi dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.
(*) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.
4) Nel caso in cui non esistano o non è possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il costruttore non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è facoltativa l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il costruttore potrà adottare sue soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS (porre molta attenzione).
| Applicazione di Norme Tecniche Armonizzate C | ||||
| Requisito RESS | Norme Tecniche Armonizzate C |
Valutazione dei rischi UNI EN ISO 14121-1 |
Rispetto dei requisiti delle Norma Tecnica Armonizzata C | Conformità al RESS |
| Descrizione Requisito | Requisito Norma Tecnica Armonizzata C | Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti della norma C | SI | SI |
| Applicazione "combinata" di Norme Tecniche Armonizzate A, B | ||||
| Requisito RESS | Norme Tecniche Armonizzate A, B |
Valutazione dei rischi UNI EN ISO 14121-1 |
Rispetto dei requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate "combinate" A,B | Conformità al RESS |
| Descrizione Requisito | I Requisiti "combinati" delle Norme Tecniche Armonizzate A,B, coprono il RESS | Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui Requisiti "combinati" delle norme A, B | SI | SI |
| Non applicazione di Norme Tecniche Armonizzate | ||||
| Requisto RESS | Norme o specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore | Valutazione dei rischi | Rispetto delle Norme o Specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore | Conformità al RESS |
| Descrizione Requisito | I Requisiti di tali norme, specifiche tecniche, metodi, coprono il RESS (da poter dimostrare) | Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi su tali Norme, Specifiche tecniche, metodi | SI |
SI |
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